Reintegrato sul posto di lavoro, con Sentenza del 27.1.2016, perché il licenziamento del 2008, comunicato dalla NIAR IMPIANTI SRL , all’interno dello stabilimento farmaceutico DSM (ex Pierrel) di Capua, ove svolgeva lavori di manutenzione, era stato comunicato oralmente dal titolare.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di S.Maria C.V., Dott.ssa D’Antuono, ha, oltre alla reintegrare sul posto di lavoro il lavoratore, condannato la società a pagargli la somma di oltre € 200.000,00, pari alle retribuzioni non percepite dal giorno del licenziamento sino alla effettiva reintegra, nonché, per lo stesso periodo, a versargli i contributi previdenziali ed assistenziali.
Il giudice, accogliendo le tesi del giuslavorista Avv. Domenico Carozza, difensore del lavoratore, ha applicato l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori perché la società non ha provato di avere alle proprie dipendenze meno di 15 dipendenti .
Lo stesso giudice, aderendo anche su tale opinione alle tesi del difensore, ha ritenuto essenziale, per la tutela dei diritti dei lavoratori, che gli stessi vengano a conoscere per iscritto le ragioni del licenziamento per poter esercitare pienamente il diritto di difendersi specie quando, come in questo caso, il titolare della NIAR IMPIANTI SRL aveva licenziato arbitrariamente il lavoratore solo perché questi gli aveva chiesto la ragione, apparentemente insussistente, del rientro coattivo dalle ferie.