il DCPM n. 12/2018 “Regolamento recante l’ istituzione delle Zone economiche speciali (ZES)” che definisce quanto segue: le modalità per l’istituzione delle ZES, comprese le ZES interregionali;
la loro durata; i criteri per l’identificazione e la delimitazione dell’area della ZES; i criteri che disciplinano l’accesso delle aziende; il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.
Il DCPM è corredato da un allegato che per ogni regione indica la superficie massima che la ZES può coprire.
Nel testo viene in particolare chiarita la modalità di istituzione delle ZES interregionali, in modo tale da consentire a tutte le regioni del mezzogiorno, anche se prive di porti di rilievo, di poter usufruire dei vantaggi.
In tutti i casi l’istituzione delle ZES, sia essa regionale o interregionale, viene sancita dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che può richiedere modifiche alla proposta fatta dalle regioni.
Inoltre nel decreto si rafforza il coinvolgimento dei sindaci dei comuni delle aree interessate.
Particolarmente dettagliato è l’articolo relativo ai requisiti da rispettare nel percorso di istituzione e definizione del piano strategico.
Nel rimandarvi al testo evidenziamo alcuni elementi di rilievo: piano strategico con obiettivi di sviluppo, suo impatto socio economico e attività che si intendono promuovere; identificazione delle aree portuali e non, delle infrastrutture anche per aree non adiacenti al porto.
Dal punto di vista economico oltre alla esplicitazione, nesso economico funzionale con il porto per le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, la proposta delle ZES deve anche contenere l’indicazione delle semplificazioni amministrative e di eventuali incentivi che la Regione si impegna ad adottare per le imprese ed il loro insediamento.
La proposta va corredata di tutti i Pareri e Atti di assenso rilasciati da enti locali coinvolti e/o le convenzioni attivate, nonché l’indicazione delle modalità di coinvolgimento delle amministrazioni per far funzionare le ZES.
Le ZES possono durare minimo sette e massimo quattordici anni, con una eventuale proroga di ulteriori 7 anni.
Dal punto di vista gestionale, il comitato di indirizzo (massimo 5 componenti) è presieduto dal Presidente dell’Autorità Portuale, e dispone le attività amministrative necessarie a fare funzionare le ZES, verifica e promuove insediamenti di nuove imprese e l’accesso e l’utilizzo delle infrastrutture etc., cura il rispetto della legalità, si rapporta con tutte le strutture esterne coinvolte nel funzionamento della zona. Inoltre svolge i compiti di gestione attribuiti dal piano strategico, con il supporto di un Segretario Generale.
I risultati economici delle ZES sono monitorati dall’Agenzia per la Coesione, mentre le regioni stipulano protocolli di legalità con le Procure di riferimento.
Il contenuto del DCPM, essendo un regolamento è particolarmente dettagliato, quindi per una conoscenza più approfondita vi rinviamo alla sua lettura.
Le ZES si presentano in questo atto come un dispositivo complesso, che coinvolge molteplici attori e che per il suo funzionamento dispone di strutture non proprie. Proprio per questi aspetti di complessità amministrativa vanno particolarmente monitorati e chiariti nella disposizione dei piani strategici.
Di grande rilievo sarà anche la dimensione delle ZES stesse e l’attenta definizione del piano di sviluppo economico che si andrà a definire.
Lo scopo di questo strumento dovrebbe essere quello di semplificare i processi amministrativi e ridurre gli ostacoli all’attuazione, per attrarre con maggiore facilità investimenti spesso scoraggiati proprio da questi elementi. Sarà quindi necessaria una grande attenzione affinché ciò accada.
Infine visto che ogni singola ZES richiede un suo decreto approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sarà necessario sostenere la rilevanza del DCPM anche in questa nuova legislatura.