Lettere della Segreteria

Lettera al Presidente del Consiglio Renzi – Lavoratori ex Isochimica Avellino

Al Presidente
del Consiglio dei Ministri
On. Matteo Renzi
p.c. Al Presidente della Giunta
della Regione Campania
On. Stefano Caldoro

Napoli, 25 febbraio 2014

Oggetto: Lavoratori ex Isochimica – Avellino

Egregio Presidente,
chiediamo il Tuo autorevole intervento a sostegno delle rivendicazioni dei lavoratori ex Isochimica, che oggi rappresentano le vittime certe della esposizione all’amianto connessa alle pregresse attività presso l’ex stabilimento di Avellino.
Lo stabilimento di Isochimica, ubicato nel centro del capoluogo irpino, ha inaugurato la sua attività nel 1983 per cessarla appena cinque anni dopo (nel 1988); si è avvalso di oltre 330 lavoratori, la maggior parte giovanissimi, di cui 15 già deceduti. Il loro lavoro consisteva nello scoibentare amianto senza alcuna precauzione e nel coibentare con pannelli in lana-vetro i rotabili ferroviari su committenza unica delle Ferrovie dello Stato. 
L’INAIL ha certificato, ai sensi dell’art. 13, co. 7, della Legge n. 257/92, che dei 1.540 lavoratori italiani ammalati a causa di tali esposizioni, oltre 150 appartengono alla ex-Isochimica.
Considerata la gravità della situazione, per questi lavoratori chiediamo che il Parlamento emetta un provvedimento legislativo che ripristini il dispositivo della Legge n. 257/92.
Come a Te ben noto, questa Legge, recante “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, fu emessa per regolamentare definitivamente la materia in questione. Il Capitolo IV, in particolare, nel disciplinare le “Misure di sostegno per i lavoratori”, all’art. 13 contempla il “Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato”.
Il Legislatore, quindi, si era preoccupato di offrire una tutela adeguata ai lavoratori dipendenti delle imprese di lavorazione dell’amianto che, in conseguenza di tale esposizione, avevano contratto patologie riconosciute dall’INAIL.
Tant’è che il citato art. 13, al comma 2, individua come beneficiari del pensionamento anticipato “i lavoratori (…) che possano far valere nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva”, i quali, grazie ai benefici della maggiorazione del numero di settimane contributive riconosciute per malattia professionale causata dall’esposizione all’amianto (co. 7) e/o dei periodi di lavoro soggetti ad assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto (co. 8), maturino il requisito dei trentacinque anni prescritto per legge.
I lavoratori affetti da malattie asbesto-correlate, mesotelioma pleurico o da altre patologie similari avrebbero dunque beneficiato del pensionamento anticipato appena maturato il requisito dei trentacinque anni di contributi.
Successivamente, con l’entrata in vigore della legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd. decreto “Salva Italia”, il pensionamento anticipato per l’anno 2014 è stato previsto solo per i lavoratori che abbiano maturato il requisito dei 42 anni e 6 mesi di contributi, escludendo di fatto i su richiamati lavoratori.
A tal proposito l’On. Giuseppe De Mita, insieme agli Onorevoli Valentina Paris, Giancarlo Giordano, Angelo Antonio D’Agostino, il 26 luglio 2013 hanno presentato una proposta di legge – Atto n. 1426 (emendativa della L. n. 257/92), recante “Riconoscimento del trattamento pensionistico per i lavoratori delle imprese dell’amianto”. Da quella data i 1.540 lavoratori affetti dalle sopra citate patologie aspettano ancora che sia posta in discussione alla XI Commissione della Camera dei Deputati – Lavoro Pubblico e Privato. 
La proposta di legge in parola, attraverso l’articolo 1, apporta modifiche all’art. 13 della legge n. 257/1992, al fine di estendere, in deroga a quanto disposto dal decreto legge n. 201/2011, il pensionamento anticipato anche agli ex-lavoratori di imprese che utilizzavano ovvero estraevano amianto e soggette a chiusura, dismissione o fallimento, e che siano privi dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente.

Nel merito:

“Art. 1 (Modifiche all’articolo 13 della legge n. 257/1992)
1. All’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2-bis. In deroga a quanto disposto dall’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese di cui al primo comma che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento della impresa presso cui erano occupati e che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente.”

Ti chiediamo, pertanto, di valutare l’opportunità di accelerare la discussione al fine di approvare la suddetta proposta di Legge, nella consapevolezza che il “fenomeno amianto” tocca la vita di 1.540 famiglie.
E soprattutto, fatto non secondario, tenuto conto che la proposta di cui sopra non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.
Il dispositivo così riformulato, infatti, creerebbe solo una “finestra” dal momento che, ai fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche, prende in considerazione soltanto quanto già maturato.

Certi della Tua sensibilitĂ , restiamo in attesa di un positivo riscontro.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale CISL  Campania ( Lina Lucci )

La lettera in pdf; 

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