Nel testo della legge di stabilità, al comma 194 e successivi, viene previsto un nuovo contingente di lavoratori salvaguardati tra quanti maturano la decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015.
Si tratta di coloro che:
- sono stati autorizzati alla contribuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011 con un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto dopo il 4 dicembre 2011 attività lavorativa non a tempo indeterminato;
- autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011 senza un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 4 dicembre 2011, a condizione che abbiano almeno un contributo da attività lavorativa tra il 2007 ed il 30 novembre 2013, purchè a quest’ultima data non abbiano un lavoro a tempo indeterminato;
- lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 a seguito di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 anche se dopo il 30 giugno 2012 hanno lavorato purchè non a tempo indeterminato;
- lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro tra il 2007 ed il 2011, anche se hanno lavorato dopo la cessazione, purchè non a tempo indeterminato;
- lavoratori cessati dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in seguito ad accordi individuali o collettivi di incentivi all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto attività lavorativa, purchè non a tempo indeterminato;
- lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 ed autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente, che entro sei mesi dalla fine della fruizione della mobilità perfezionano, con i contributi volontari, i requisiti per la pensione vigenti prima della riforma. […] Leggi tutto