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Lavoro. Il sostegno per i lavoratori di settori senza Cig in caso di sospensione dell’attività aziendale

Con la circolare 36/2013, l’Inps interviene nuovamente sull’Aspi. Questa volta lo fa per regolamentare in via amministrativa quanto disposto dall’articolo 3, comma 17 della legge 92/2012. Oggetto dell’attenzione dell’istituto è l’erogazione, in via transitoria (2013-2015), dell’indennità collegata all’Aspi, a favore dei lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, con alcuni requisiti assicurativi e contributivi, in presenza dell’intervento anche di un fondo bilaterale o di solidarietà che eroghi almeno il 20% dell’indennità stessa. Si tratta di un sostegno per lavoratori di settori non coperti dalla Cig.
Si tratta, più o meno, delle stesse misure già previste dal Dl 185/2008, la cui regolamentazione è contenuta nel Dm 46441/09 a cui l’Inps rimanda, in attesa di nuove disposizioni. Il sostegno economico è previsto nei casi di sospensioni (non di cessazioni) dal lavoro per crisi aziendali o occupazionali derivanti da situazioni di mercato o eventi naturali transitori e di carattere temporaneo che determinino, per qualunque tipologia di datore di lavoro privato, la mancanza di lavoro, di commesse, di ordini o di clienti. Nel Dm sopra richiamato e nella circolare 73/2009 sono riportate, a titolo esemplificativo, alcune situazione per cui l’intervento è possibile. Possono beneficiare di questa tutela i lavoratori con contratti a tempo indeterminato e determinato, dipendenti da aziende escluse dalla Cigo (comprese quelle speciali per l’edilizia, i lapidei e l’agricoltura) nonché dalla Cigs. Vi rientrano anche i dipendenti di imprese artigiane dell’indotto a cui si applica la legge 223/91 e gli apprendisti il cui rapporto di lavoro viene sospeso.
Per fruire la prestazione, i lavoratori (apprendisti compresi) devono avere due anni di assicurazione contro la disoccupazione e un anno di contribuzione (Ds e/o Aspi) nel biennio precedente l’inizio del periodo di sospensione.
Con altra circolare (37/2013), l’istituto di previdenza illustra la portata delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2013 sulla durata a regime delle prestazioni Aspi e mini Aspi, nonché sulla regolamentazione dei casi di sospensione di quest’ultima nuova indennità. Dal 2016, l’Aspi avrà la seguente durata: 12 mesi per i lavoratori di età inferiore ai 55 anni; 18 mesi per i lavoratori di età pari o superiore ai 55 anni. Per quanto attiene la durata della mini Aspi, l’Inps precisa che l’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà di quelle oggetto di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro e che non si computano i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della prestazione.

Con riferimento alla disciplina della sospensione della mini Aspi, si fa presente che, nel caso in cui il percettore si occupi con contratto di lavoro subordinato, la prestazione è sospesa fino a un massimo di cinque giorni e, al termine del periodo di sospensione, riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

 

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