Mentre è ancora in evoluzione la riforma della fiscalità immobiliare, legata all’iter del DDL Stabilità che definirà il nuovo tributo che si affiancherà all’Imu, è ormai legge l’abolizione della prima rata IMU 2013, che andava pagata a giugno, per abitazioni principali, alloggi popolari, cooperative a proprietà indivisa, terreni agricoli e fabbricati rurali. Infatti, il decreto legge 54/2013 aveva disposto la sospensione del pagamento, non l’abolizione.
Ricordiamo che sia la sospensione che l’abolizione escludeva però i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico).
Il beneficio è invece esteso agli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp), dalle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (Ater) o da altro ente di edilizia residenziale pubblica avente le stesse finalità degli Iacp; gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze) dei soci; i terreni agricoli; i fabbricati rurali.
Altra importante novità introdotta dalla legge è la possibilità data ai Comuni di deliberare entro il 30 novembre in materia di aliquote, detrazioni e regolamenti in materia di IMU – seconda rata – inclusa l’equiparazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze (escluse le abitazioni di pregio) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, quindi figli o genitori, che le utilizzano come abitazione principale.