La salvaguardia dal pensionamento con le nuove regole è stata estesa ad un quarto contingente di 6.500 persone con “risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro”.
Si tratta, presumibilmente, dei soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro – per dimissioni o per licenziamento – senza aver avuto l’incentivo all’esodo, i quali per tale motivo erano stati esclusi dai tre precedenti gruppi salvaguardati.
Il beneficio previsto verrà applicato nei limiti di precisi stanziamenti economici per gli anni dal 2014 al 2017.
Le condizioni previste per questa tipologia di potenziali salvaguardati sono le seguenti:
- Cessazione del rapporto di lavoro collocata tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011;
- Possibilità di rioccupazione dopo la cessazione, con esclusione di lavoro dipendente a tempo indeterminato e sempre nel limite reddituale di 7.500 €uro annui lordi;
- Decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015.
L’INPS è in attesa di poter dare istruzioni circa le modalità di presentazione della domanda.