In materia di pubblico impiego, la domanda di risarcimento danni, proposta nei confronti della Pubblica Amministrazione datrice di lavoro, per lesione dell’integrità psicofisica da esposizione ad amianto, appartiene, qualora la patologia sia stata diagnosticata in data successiva al 30 giugno 1998, alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto il fatto costitutivo del diritto, in base al quale deve essere determinata la giurisdizione “quoad tempus” ex art. 69, comma 7, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, va individuato nell’insorgenza della patologia.